Ricongiunzioni

TOTALIZZAZIONE E RICONGIUNZIONE

In un mercato del lavoro che sta consolidando la tendenza della mobilità con un progressivo tramonto del posto fisso,  viene necessaria una maggiore armonizzazione delle differenti forme previdenziali. Sicuramente una delle preoccupazioni più frequenti per i futuri pensionati sarà l’aver versato contributi obbligatori a casse o enti aventi finalità previdenziale differenti.
A questo scopo il lavoratori che hanno iniziato la contribuzione dopo il 01/01/1996 potranno utilizzare solo il meccanismo della totalizzazione, coloro che hanno iniziato prima possono eventualmente scegliere anche per la ricongiunzione. I due meccanismi non potranno mai essere complementari tra loro ma solo esclusivi, ovvero o si sceglie uno oppure l’altro.
A differenza della totalizzazione, la ricongiunzione non è sempre gratuita, per questo  la scelta va ponderata attentamente, avendo ben chiari i meccanismi dei due sistemi e la propria situazione previdenziale.
La ricongiunzione, è nata quando il sistema previdenziale era solo di tipo retributivo, invece la totalizzazione è nata per rispondere alle esigenze differenti del sistema contributivo.
Entriamo ora nel dettaglio delle loro caratteristiche.

TOTALIZZAZIONE

L’istituto della totalizzazione è non è altro che il confluire delle quote di competenza dei singoli enti previdenziali in un unico trattamento. Inizia con la legge 38 del 2000 come conseguenza logica del sistema di calcolo contributivo, il quale ha la particolarità di risultare neutro per gli enti previdenziali dal punto di vista finanziario e attuariale. Nella totalizzazione ogni spezzone conserva la propria integrità e la propria redditività e partecipa alla formazione della pensione futura, messo in pagamento dall’ente di competenza, senza dover ricorrere a complessi spostamenti di oneri tra enti diversi, come nei casi di ricongiunzione.
I periodi oggetto di totalizzazione sono i contributi accreditati di qualsiasi durata (novità della riforma Fornero) da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri e parasubordinati) e liberi professionisti (avvocati, ingegneri, medici ecc.).
Ai fini del conseguimento del diritto ad un’unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti.
Le prestazioni che possono essere ottenute con la totalizzazione, rimaste invariate anche dopo la riforma Fornero, sono la pensione di vecchiaia (65 anni di età con 20 anni di contributi complessivamente accreditati), la pensione di anzianità con 40 anni di contributi a prescindere dell’età, la pensione indiretta ai superstiti e la pensione di inabilità a fronte dei requisiti previsti di condizione e di contribuzione dall’ente di appartenenza al momento della morte o dell’evento che determina l’invalidità.
Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione è effettuato dall’Inps, ma l’onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote.
La misura è determinata esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
A salvaguardia dei diritti acquisiti, se lo spezzone contributivo consente autonomamente di soddisfare i requisiti per la pensione di vecchiaia, si applica il calcolo retributivo della cassa di riferimento per la propria quota parte. Per anzianità accreditate inferiori è previsto un sistema di ponderazione proporzionale tra le due modalità di calcolo. La totalizzazione non prevede alcun onere a carico del soggetto.
Tutte le pensioni di vecchiaia o anzianità da totalizzazione devono attendere l’apertura della finestra mobile, ovvero attenderanno 18 mesi.. Ciò implica una attesa di 1 anno e mezzo dal momento di maturazione, ad esempio dei 65 anni di età, periodo durante il quale non si è obbligati (se non per convenienza economica) a continuare l’attività lavorativa.
Sulle pensioni concesse a seguito di totalizzazione dei periodi contributivi:
• è prevista la normale tassazione Irpef come per gli tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
• si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento
unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
• è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
• si applicano le trattenute sindacali;
• non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo in quanto totalmente cumulabili;
• in presenza delle richieste condizioni reddituali sono concesse le maggiorazioni sociali purché tra le quote che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

 

RICONGIUNZIONE
Il meccanismo della ricongiunzione sta nella facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, il trasferimento di tutti i periodi di contribuzione, versati in fondi diversi, presso un unico fondo allo scopo di ottenere un’unica pensione. Al termine di questa operazione i contributi ricongiunti sono considerati equivalenti, a tutti gli effetti, ai contributi effettivi versati al fondo in oggetto.

La ricongiunzione può essere domandata dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dai professionisti (o dai loro superstiti), che hanno versato contributi in almeno due diverse forme previdenziali, e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata).

Può essere chiesta, in linea di massima, una sola volta. Eventualmente una seconda volta se il lavoratore può far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi di cui almeno 5 di lavoro effettivo.

La richiesta può essere inoltrata sia nel fondo di appartenenza, sia nel fondo di competenza del periodo pregresso. Per ogni tipologia di passaggio sussistono variazioni che analizzeremo.

Le leggi che regolano il meccanismo sono le seguenti: la legge quadro n.29 del 1979 per il coordinamento di tutti i regimi del lavoro dipendente e di quello autonomo in una posizione unica; la legge 45/90 che estende la ricongiunzione anche ai liberi professionisti.

In tutti i casi se i periodi ricongiunti riguardano il sistema contributivo: non è dovuto alcun onere.
Il montante contributivo maturato nella posizione da ricongiungere verrà trasferito nella nuova posizione accreditato al valore nominale dell’anno dell’operazione.

Nei casi che i periodi ricongiunti riguardino il sistema retributivo si applicheranno i seguenti costi.

DA FONDI SOSTITUTIVI/ESONERATIVI A INPS (LAVORATORI DIPENDENTI)
Periodi di contribuzione come dipendenti  dello Stato,  delle Amministrazioni Locali, di ENEL, SIP, aziende trasporti locali, ferrovieri, dipendenti al 31.12.1990 delle banche di diritto pubblico divenute poi SPA,  lavoratori dello spettacolo, ecc. possono essere ricongiunti in un unica posizione presso l’INPS gestione lavoratori dipendenti.
Costi: a carico del richiedente il 50% della riserva matematica dedotto i contributi, maggiorati di un interesse composto del 4,5%, versati nelle rispettive gestioni da ricongiungere.
(prima della legge n.122 del 2010 il meccanismo della ricongiunzione per questo passaggio era gratuito).

DA INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) A FONDI SOSTITUTIVI/ESONERATIVI
Periodi di contribuzione presso l’INPS gestione lavoratori dipendenti possono essere ricongiunti in un unica
posizione come dipendenti  dello Stato, delle Amministrazioni Locali, di ENEL, SIP, aziende trasporti locali, ferrovieri, dipendenti al 31.12.1990 delle banche di diritto pubblico divenute poi SPA,  lavoratori dello spettacolo, ecc.  è equivalente il trasferimento da un fondo sostitutivo/esonerativo ad un altro.
È necessaria l’iscrizione al momento della domanda al fondo di destinazione, oppure 8 anni di contribuzione effettiva presso il fondo di destinazione se il periodo di iscrizione è antecedente la domanda.
Costi: come nel caso succitato.

DA INPS (LAVORATORI AUTONOMI) A INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) E VICEVERSA
Periodi di contribuzione come lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto)• possono
essere ricongiunti con le contribuzioni in qualità lavoratori dipendenti. È necessario possedere 5 anni di contribuzione come lavoratore dipendente nel periodo immediatamente precedente la domanda di ricongiunzione.
Costi: a carico del richiedente il 50% della riserva matematica dedotto i contributi, maggiorati di un interesse composto del 4,5%, versati nelle rispettive gestioni dei lavoratori autonomi.

DA FONDO PRIVATIZZATO A FONDO PUBBLICO E VICEVERSA
DA FONDO PRIVATIZZATO A FONDO PRIVATIZZATO

Periodi di contribuzione presso una delle casse dei liberi professionisti possono essere ricongiunte in
posizioni INPS, oppure in fondi esonerativi o sostitutivi (INPDAP – statali, lavoratori dello spettacolo, ecc.)
è equivalente il trasferimento inverso. È necessaria l’iscrizione al momento della domanda al fondo di
destinazione, oppure 8 anni di contribuzione effettiva presso il fondo di destinazione in periodo antece-dente la domanda.
Costi: A carico del richiedente l’intera riserva matematica.
Non sussiste il concetto di riserva matematica per i fondi che hanno adottato il sistema di calcolo contributivo,pertanto non è dovuto alcun onere. Ricadono in questa categoria gli enti dei liberi professionisti istituiti dal 1996 (psicologi, attuari, biologi, ecc.).
I contributi versati nelle gestioni di provenienza vengono accreditati maggiorati dell’interesse composto del
4,5% concorrendo alla riduzione dell’onere.

Le TABELLE dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica, sono le stesse utilizzate per i riscatti (attualmente, si applicano le  approvate con DM del 31 agosto 2007, in vigore dal 21 novembre 2007). In fondo troverete un esempio pratico di ricongiunzione onerosa.

Modalità di pagamento
L’importo da pagare viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione.
Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.
Il termine per il versamento è di 60 giorni.
È consentito il pagamento rateale nel caso in cui non sia necessario l’immediato utilizzo dei periodi ricongiunti.
Il pagamento rateale comporta una maggiorazione di un interesse annuo pari all’indice ISTAT per l’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.
Il pagamento rateale è possibile per un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti (es. ricongiunzione di 6 anni, cioè 72 mesi, la rateazione non può superare le 36 rate), ma comunque l’importo della singola rata non può essere inferiore a 27,00 euro.
La rateazione può continuare anche dopo il pensionamento: il debito residuo può essere recuperato sulla pensione, assicurando comunque al pensionato una quota di pensione non inferiore al minimo INPS (per il 2012 = € 480,53 mensili).
La domanda di ricongiunzione si considera irrevocabile se l’interessato conferma la propria intenzione di ricongiungere attraverso:
• il pagamento dell’intero importo;
• il pagamento di un importo non inferiore a tre rate nell’ipotesi di massima rateazione possibile;
• la presentazione di una richiesta di rateazione diversa da quella proposta.
In caso contrario il richiedente si considera rinunciatario e la domanda non è reiterabile.
L’onere della ricongiunzione è detraibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF , per questo l’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali.
Spesso la stima dell’onere di ricongiunzione presenta un conto particolarmente salato e rende l’operazione difficilmente praticabile. È frequente vedersi calcolare oneri di diverse centinaia di migliaia di euro nei casi di liberi professionisti dalla carriera frastagliata. Per capire meglio le criticità del conteggio dell’onere di ricongiunzione (evitando sgradite sorprese) vediamo un esempio pratico.

ESEMPIO (semplificato su quota annua anziché quote settimanali)
Il signor Rossi, nato il 4.7.1958, attualmente lavoratore dipendente, con contributi versati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti, presenta domanda di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 29/1979 in data 10.8.2012, per i 3 anni di lavoro autonomo, come artigiano, dal 1.1.1978 al 31.12.1980.
Alla data del 10.8.2012 il signore ha quindi 54 anni di età e un’anzianità contributiva di 30 anni esatti, escluso il periodo che intende ricongiungere.
Supponendo che le retribuzioni percepite dal signor Rossi, diano luogo ad una retribuzione annua di 26.000,00 euro, procediamo ora al calcolo della quota di pensione relativa ai soli contributi accreditati nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
La formula per il calcolo è:
retribuzione annua x 2% x 30 = Retribuzione pensionabile
26.000,00 x 0,02 x 30 = 15.600,00
Trovata cosi la cosiddetta prima quota di pensione si opera di conseguenza per calcolare la quota comprensiva dei periodi da ricongiungere (seconda quota), con gli stessi criteri:
retribuzione annua x 2% x 33 = Retribuzione pensionabile
26.000,00 x 0,02 x 33 = 17.160,00
La differenza tra le due quote di pensione è quindi di 1.560,00 euro (17.160,00 – 15.600,00) che rappresenta il cosiddetto  beneficio pensionistico annuo.

Tale importo è così moltiplicato per il coefficiente di riserva matematica che nel caso in questione (valutati età, anzianità contributiva complessiva e sesso del richiedente) è: 17,3725.
Quindi: 1.560 * 17,3725 = 27.101,10
A tale importo è defalcata la somma, rivalutata alla data della domanda di ricongiunzione, dei contributi provenienti dalla gestione oggetto di ricongiunzione e che nella fattispecie supponiamo essere di 4.000,00 euro:
Pertanto: 27.101,10 – 4.000,00= 23.101,10.
In considerazione di quanto già esposto e cioè che l’onere da porre in pagamento a carico del richiedente è abbattuto al 50%, il costo della ricongiunzione presa in esame sarà quindi di 11.550,55 euro.
L’onere così ottenuto è comunicato al richiedente mediante bollettini prestampati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ed è data la possibilità di effettuare il pagamento o in unica soluzione o in un numero di rate equivalenti alla metà dei mesi che si vanno a ricongiungere (nell’ipotesi presa in considerazione 18 rate).
Il relativo versamento in unica soluzione oppure delle prime tre rate, inteso come accettazione della ricongiunzione, deve avvenire entro e non oltre la scadenza indicata nei suddetti bollettini, pena la decadenza per rinuncia alla ricongiunzione medesima.

Un pensiero su “Ricongiunzioni

  1. Carucci Iolanda

    Chiaro ma se rinuncio cosa succede ai contributi da ricongiungere? Posso per esempio fare il cumulo o pensione supplementare?
    adesso 12/12/2017 ho sollecitato la pratica di ricongiunzione inps a inpdap.
    La ricongiunzione riguarda circa 6 anni e 27 settimane ( dal 1/9/70 al 3/10/93) .
    Domanda presentata il 01/07/2002 mi hanno risposto il 29/11/2010.
    Adesso dovrei andare in pensione(scuola) il 01/09/2018 per vecchiaia,infatti sono nata il 24/04/1952 .
    Contributi inpdap e cpdel uguali a circa 24 anni ,10 mesi e 27 giorni
    Quando devo presentare la domanda di pensione?
    Posso rinunciare alla ricongiunzione e optare per pensione supplementare inps?
    Quando la dovrei presentare?

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