La riforma Fornero

Fornero

LA RIFORMA FORNERO
La legge 214/2011, che introduce le ultime riforme, si pone però  un altro tipo di obbiettivo,  quello di risparmiare, a regime (ovvero dal 2018) circa 20 miliardi l’anno, e per conseguire questo si fa ampio uso della leva di maggiore efficacia: l’aumento dell’età minima pensionabile.
Cerco ora di presentarvi in maniera essenziale le misure principali.

Come misura immediata di contenimento della spesa previdenziale viene bloccato l’adeguamento delle pensioni per due anni (2012 e 2013), ma solo per la quota di pensione  eccedente una soglia pari a tre volte il trattamento minimo lordo (oggi circa 1.400 euro/mese, parlando sempre di lorda, e nel caso di titolarità di più pensioni, gli importi si sommano determinando il superamento della soglia). Inoltre alle pensioni “d’oro” di importo elevato si applica un prelievo pari al 15% sulla porzione di pensione oltre i 200.000 euro/annui.

A partire dal 01/01/2012 tutte le annualità contributive saranno calcolate con il sistema di calcolo contributivo. Nulla cambia per chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/95 (calcolo misto o  puramente contributivo), mentre chi ne aveva di più conserva il più favorevole calcolo retributivo solo per le anzianità maturate entro il 2011, i contributi versati dal 2012 in poi creeranno un’ ulteriore quota di pensione calcolata con il sistema contributivo (buono per chi era già prossimo ai 40 anni di contributi col vecchio sistema e quindi non aveva che di incrementare).

Sono state abolite le finestre di uscita in pensione, quelle che posticipavano di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi l’effettivo pensionamento dalla data di maturazione dei requisiti minimi. La positività di questa modifica sta solo nel fatto di aver eliminato un meccanismo subdolo di incremento occulto dei requisiti, in quanto ora hanno già integrato i requisiti di età e di anzianità di un anno (giovano di un anticipo di 6 mesi almeno gli autonomi), perciò si comincerà a percepire la pensione dal mese successivo alla maturazione dei requisiti e alla domanda di pensione.

Sono di fatto abolite le pensioni di anzianità (quelle di quota 96 e quelle con solo 40 anni di contribuzione,che poi sono 41 o 41 e 6 mesi tenendo conto dell’attuale finestra di uscita) e sono sostituite dalla cosiddetta pensione anticipata.
Per conseguirla bisogna possedere dal  Gennaio 2012:
41 anni e 1 mesi se donne
42 anni e 1 mesi se uomini
I requisiti contributivi sono aumentati di 4 (1+3) mesi per il 2013 e  di un ulteriore  mese per il 2014.

Anche il requisito per la pensione anticipata viene agganciato all’incremento della speranza di vita, pertanto nell’ampio orizzonte temporale a metà del secolo, i 42 anni potranno divenire ben 46.

Occorre rilevare che se la decorrenza della pensione anticipata avviene per età inferiori al 62°, sulla quota di pensione corrispondente ai contributi accreditati sino al 2011 si applica una penalizzazione dell’1% per ogni anno e frazione antecedente,  e un 2% per ogni anno e frazione antecedente il 60°. Questo nuovo meccanismo dovrebbe servire a disincentivare i pensionamenti precoci anche per coloro che fanno riferimento al sistema di calcolo retributivo (Se un lavoratore raggiunge il diritto alla pensione anticipata a 57 anni di età subirà una penalizzazione pari al 8% in meno sulla quota di pensione maturata prima del 1 gennaio 2012).

Sono garantiti comunque i diritti di accesso ai trattamenti pensionistici per tutti coloro che hanno già maturato i requisiti della normativa precedente, entro il 2011. Inoltre sono previste clausole di salvaguardia per alcune categorie di lavoratori particolari : coloro che si trovano in mobilità, che hanno avuto accesso alla contribuzione volontaria, ed altre casistiche similari.

Il requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia è portato a 66 anni di età e 20 anni di contribuzione accreditata. Vige dal 2012 per tutti gli uomini e per le donne del pubblico impiego. Entra invece a regime nel 2018 per le donne del settore privato.

L’accesso alla pensione di vecchiaia si può procrastinare fino al 70° anno di età e ciò consente di fruire di un miglior coefficiente di calcolo delle quote di pensione contributiva (il coefficiente commisurato alla speranza di vita del pensionando), attenzione però all’adeguamento automatico degli stessi che dal 2019 avverrà ogni due anni.

Solo per chi aderisce al sistema contributivo puro, cioè chi è entrato nell’universo della previdenza obbligatoria dopo il 31/12/95, la pensione di vecchiaia deve risultare di importo superiore al valore di 1,5 volte l’assegno sociale 2012 (assegno sociale 2012 = 429,00 x 1,5 = 643, 50 euro.) , rivalutato negli anni successivi con l’andamento medio del prodotto interno lordo. All’età di 70 anni (e solo in questo caso) il requisito minimo di anzianità necessaria al pensionamento viene ridotto da 20 anni a soli 5 anni e decade il vincolo sull’importo rispetto all’assegno sociale.

In via eccezionale solo per i lavoratori che matureranno i requisiti (aboliti) di 35 anni di contributi e 61 anni di età e le donne che potranno vantare 60 anni di età e 20 anni di contribuzione entro il 31/12/2012, è data facoltà di ottenere la pensione anticipata dall’età di 64 anni.

Solo per chi aderisce al sistema contributivo puro, cioè chi è entrato nella previdenza obbligatoria dopo il 31/12/95, la pensione anticipata si può ottenere anche con solo 63 anni di età e 20 anni di anzianità accreditata, ma solo a condizione che la pensione calcolata risulti pari o superiore a2,8 volte l’assegno sociale 2012, rivalutato negli anni successivi con l’andamento medio del PIL (assegno sociale 2012 = 429,00 x 2,8% = 1201,20 euro mensili).

È previsto un incremento dell’aliquota di contribuzione e della rispettiva aliquota di computo per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,coltivatori) che dall’attuale 20% sale a regime al 24% dal 2018.

In fase di totalizzazione saranno cumulabili anche spezzoni contributivi di durata inferiore ai tre anni.

È data delega entro giugno 2012 per la revisione dei criteri di pensionamento delle categorie con mansioni difficoltose e usuranti (militari, autoferrotranvieri, ecc.)

Gli enti previdenziali dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dei lavoratori del pubblico impiego (INPDAP) vengono soppressi e confluiscono nella gestione INPS.

Gli enti privatizzati (quelli prevalentemente riconducibili agli ordini professionali) dovranno garantire il pareggio di bilancio previsionale tecnico per un arco temporale di 50 anni. Se inadempienti oltre il 30/06/2012 scatta il sistema di calcolo pro-rata contributivo e una aliquota di solidarietà di 1% per il 2012 e il 2013.

In ultimo vorrei evidenziare anche l’istituzione di una commissione che tra le cose dovrà  valutare e studiare eventuali forme di “decontribuzione” parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria da indirizzare verso schemi previdenziali integrativi.  Che sia il primo passo di una svolta epocale nella previdenza pubblica? Essendo però questa basata su un sistema di gestione a ripartizione, ovvero nel quale i contributi prelevati dai lavoratori vengono destinati al pagamento di chi è in pensione, la questione è molto molto delicata, e andrà affrontata con la massima responsabilità e competenza.


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