(ART. 11 comma 7, Dlgs 252/05)
Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata:
– in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, e’ applicata la tassazione del 15% ridotta dello 0,3% per gli anni eccedenti i primi 15.
– decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di edilizia straordinaria riconosciuti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
– decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per qualsiasi altra esigenza. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
(ART. 14 comma 7, Dlgs 252/05)
L’art. 14 ci spiega che saranno gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabilire eventuali modalità di riscatto parziale o totale delle posizioni individuali.
Mettendo comunque dei punti fermi sulla tassazione da applicare, vediamo quali:
– il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
– il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
– In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata e’ riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione può restare acquisita dal fondo pensione.
In questi casi opera una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per gli anni eccedenti i primi 15.
Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra descritte si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.
Tutte queste ritenute saranno applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.