Riscatto e volontaria

CONTRIBUZIONE DA RISCATTO E VOLONTARIA
La legge prevede che alcuni periodi della nostra vita, scoperti dalla previdenza obbligatoria e figurativa, possano rientrare nel computo pensionistico tramite versamenti volontari.
Queste due modalità di contribuzione, chiamate “da riscatto” e “volontaria” , possono essere utilizzate dai lavoratori in situazioni ben definite che andremo ad analizzare.

RISCATTO
La Contribuzione da riscatto è quella tipologia di contribuzione che l’assicurato deve versare per far rientrare
nel calcolo della sua pensione, facendoli conseguentemente valere a pieno titolo come anzianità contributiva effettivamente avvenuta, i periodi di lavoro per i quali non esisteva l’obbligo dell’assicurazione.
I periodi attualmente riscattabili per ottenerne l’accredito sulla posizione assicurativa sono:

riscatto della laurea e dei periodi di studio
Per ottenere il riscatto di laurea nel regime di contribuzione obbligatoria non è necessario nessun contributo minimo.
La domanda di riscatto può essere presentata per:
• gli anni accademici effettivi del corso legale di laurea (ad esempio quattro anni per giurisprudenza, cinque anni per ingegneria ecc.). Sono esclusi dal riscatto gli anni fuori corso. Il riscatto può riguardare tutto il periodo (riscatto totale) o singoli periodi dei corsi di laurea (riscatto parziale);
• due o più corsi di laurea, purché non sovrapponibili ma svolti in periodi differenti;
• i periodi di studio previsti per conseguire i diplomi di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciati da una scuola universitaria;
• i periodi dei corsi di studio universitario a seguito dei quali sono stati conseguiti i diplomi universitari (di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre anni);
• i diplomi di specializzazione e i dottorati di ricerca, successivi alla laurea, di durata non inferiore a due anni.

È possibile riscattare anche i periodi di studio compiuti all’estero, purché la laurea conseguita in un altro Paese sia riconosciuta o abbia valore legale in Italia.
Il riscatto può essere chiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, per incrementarne l’entità.
Può avvenire che, durante il periodo di studi universitari, venga svolta contemporaneamente un’attività lavorativa.
In questo caso, esistendo già un’assicurazione da lavoro, non è necessario né possibile chiedere il riscatto.
Non è possibile inoltre ottenere il riscatto se i periodi universitari non si concludono con la laurea;

Astensione per maternità e paternità
È possibile richiedere il riscatto per l’astensione facoltativa (o congedo parentale), oltre i primi 6 mesi (primi mesi che sono accreditati come contribuzione effettiva) e entro gli otto anni di vita del bambino,  per un massimo di 11 mesi dai due genitori. Il lavoratore deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria versata. Il riscatto dei periodi di astensione facoltativa, come nei casi precedentemente descritti, può essere richiesto anche dai superstiti del dante causa, in un periodo successivo.
Per i periodi dopo il 1 gennaio 1994 non è possibile cumulare i periodi di riscatto del corso legale di laurea con il riscatto dei periodi di astensione facoltativa per la maternità fuori dal rapporto di lavoro. Pertanto, da tale data, la facoltà di riscatto dell’assenza facoltativa è alternativa a quella di riscatto della laurea.

Congedi per motivi di famiglia o formazione
Occorre inoltre precisare che i dipendenti pubblici e privati hanno diritto ad un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi di famiglia. Durante questi periodi il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non viene calcolato ne nell’anzianità di servizio, ne ai fini previdenziali. Il lavoratore in possesso di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda (pubblica o privata) o amministrazione, può fruire di un periodo di congedo per la formazione non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Questi periodi potranno essere coperti dal lavoratore sia col meccanismo del riscatto (pagati negli anni più avanti), o con i criteri della contribuzione volontaria (pagandoli in quegli stessi momenti).

riscatto del lavoro all’estero
I lavoratori dipendenti assicurati all’lnps possono riscattare i periodi di lavoro svolto all’estero in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è possibile anche quando i periodi sono stati assicurati secondo la legislazione locale e quando hanno dato luogo alla liquidazione di una pensione a esclusivo carico dello stato estero. Il riscatto può essere chiesto da chi, all’atto della presentazione della domanda, risulti cittadino italiano o eventualmente anche dai familiari superstiti.
Non sono riscattabili i periodi di lavoro svolto in Paesi legati all’Italia da convenzione in materia di assicurazioni sociali o appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (SEE), in quanto questi periodi sono automaticamente riconosciuti ai fini della pensione italiana in base al cosiddetto principio della “totalizzazione”.

Lavoro parasubordinato
I lavoratori parasubordinati hanno la possibilità di riscattare i periodi di lavoro svolti per collaborazioni coordinate e continuative, anteriormente all’istituzione della gestione separata (gennaio 1996), momento di partenza della contribuzione obbligatoria all’ente, istituito con la finanziaria 1996 (riforma Dini).
È possibile riscattare fino ad un massimo di cinque anni, se per tali periodi non risulta alcuna forma di copertura contributiva ulteriore. L’importo dovuto in questa casistica è calcolato dall’Inps sulla base dei compensi percepiti nei periodi oggetto del riscatto e rivalutato applicando la variazione dell’indice ISTAT.

Altri congedi
Sono riscattabili tutti i periodi di congedo chiesti per:
• il completamento della scuola dell’obbligo;
• conseguire un titolo di studio di secondo grado;
• conseguire un diploma universitario o di laurea;
• partecipare ad attività formative diverse da quelle attuate o finanziate dal datore di lavoro.

Il costo varia in base all’epoca cui si riferiscono gli anni da riscattare. Se si tratta di periodi anteriori al 1 gennaio 1996, l’onere del riscatto sarà calcolato con il sistema retributivo. In questo caso la base matematica per la determinazione del costo del riscatto è la cosiddetta ‘riserva matematica’, ovvero la quantità di denaro necessaria per coprire l’impegno finanziario che l’INPS dovrà sostenere per corrispondere la pensione maggiorata dal riscatto. Il calcolo viene effettuato partendo dal beneficio pensionistico attribuibile all’incremento dell’anzianità riscattata, proporzionato da appositi coefficienti attuariali stabiliti dal Ministero competente (attualmente, si applicano le TABELLE, in vigore dal 21 novembre 2007).
Se i periodi da riscattare invece sono successivi al 1 gennaio 1996,l’importo verrà determinato col sistema contributivo, calcolato applicando alla retribuzione imponibile dell’ultimo anno l’aliquota contributiva obbligatoria (il 33 % per la generalità dei lavoratori dipendenti) e moltiplicato per il numero di anni da riscattare.
Se gli anni da riscattare sono in parte precedenti e in parte successivi allo gennaio 1996, il calcolo sarà misto.
La somma da versare per i periodi da riscattare viene comunicata dall’INPS e può essere pagata in unica soluzione o in forma rateale. Se viene scelto il pagamento in unica soluzione, la somma va versata entro 60 giorni dalla comunicazione
dell’Inps. Il mancato pagamento dell’importo viene considerato come rinuncia alla domanda. Dopo aver rinunciato è possibile ripresentare la domanda. In questo caso la somma da pagare sarà ricalcolata sulla base dei dati presenti al momento della nuova domanda (età, retribuzione ecc.).
Se viene invece scelta la forma rateale, il pagamento può essere dilazionato fino a un massimo di 120 rate mensili in 10 anni. Se si va in pensione prima del pagamento di tutte le rate, le somme restanti debbono essere versate con un unico pagamento. Chiaro che se il riscatto viene chiesto da una persona già in pensione il pagamento sarà possibile solo in un’unica soluzione, incrementando però immediatamente la pensione percepita.

Due esempi:
Mario, nato nel 1971 chiede di riscattare i 4 anni di Università completati prima del 1996 , avendo oggi un anzianità contributiva di 12 anni ed una retribuzione lorda negli ultimi 12 mesi di circa 52.000,00 euro. Con il calcolo basato sulla riserva matematica dovrà sborsare circa 60.000,00 euro per vedersi accreditati i 4 anni di anzianità e aumentata la sua futura pensione di circa 320,00 euro al mese.
Luca  fresco di laurea in giurisprudenza, non avendo ancora un lavoro potrà riscattare i 4 anni di università, con un contributo di riscatto pari all’importo dall’applicazione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti (33%) al minimale imponibile per artigiani e commercianti (14.930,00 per il 2012), pagherà quindi 19.707,60 euro (33% di 14.930,00 moltiplicato per gli anni da riscattare).
La regola generale quindi è che prima si riscatta meno si spende, ma poi ogni caso andrebbe valutato attentamente, perché aldilà dei 4 di anzianità accreditati, a livello puramente finanziario le alternative di previdenza complementare potrebbero offrire dei vantaggi sia di flessibilità che di risultato.

VOLONTARIA
Chi perde la copertura previdenziale può continuare il versamento dei contributi in via personale e volontaria. La misura di tale contribuzione, totalmente a carico del soggetto.
L’importo da versare è calcolato sulla retribuzione media dell’ultimo anno di lavoro, alla quale si applica l’aliquota del contributo obbligatorio (comprensiva della quota solitamente a carico del datore di lavoro).
Esempio: se un ex-dipendente l’anno prima della domanda ha percepito una retribuzione di 20.658 euro, dovrà versare 6.755 euro/anno (20.658 x 32,70%).
I contributi volontari possono essere versati anche per i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione.
Il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale.
Se l’importo del versamento è inferiore a quanto stabilito, comporta una riduzione proporzionale della contribuzione accreditata. Esempio: Se il versamento annuo attribuito ammonta a 6.755 euro ed il soggetto interessato ne versa soltanto 3.378 euro, l’anno in questione verrà considerato pari a 6 mesi, ciò sia ai fini del calcolo della pensione che ai fini dei requisiti necessari per il conseguimento della stessa.
Anche in questi casi, se non ci fosse un ‘esigenza di anzianità contributiva, altre alternative potrebbero mostrarsi più efficaci sul piano del risultato.

Va comunque tenuto presente che entrambe le due metodologie portano gli oneri versati ad essere totalmente deducibili.

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