Retributivo e Contributivo

retributivoSISTEMA RETRIBUTIVO e CONTRIBUTIVOretributivoretributivo
Innanzitutto mi preme precisare che sistema pensionistico pubblico è finanziato da un flusso contributivo obbligatorio, rapportato per i lavoratori dipendenti alla retribuzione effettiva pensionabile, ovvero “tutto ciò che il lavoratore riceve in danaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta e in dipendenza del rapporto di lavoro”, mentre per gli autonomi la base di calcolo sarà il reddito imponibile.

I contributi conteggiati per formare la pensione ad oggi, sono pari:

Al 33% ( dei quali 23,81% a carico dell’azienda e 9,19% a carico del lavoratore) della retribuzione lorda dei lavoratori dipendenti (nel 2012 per redditi oltre € 44.204 l’aliquota diventa il 34% con incremento 1% a carico del lavoratore);

Al 27,72% (dei quali 2/3 a carico dell’azienda e 1/3 a carico del collaboratore) della retribuzione lorda per i parasubordinati (“gestione separata Inps”) vale a dire i liberi professionisti privi di una cassa di previdenza, i co.co.pro (collaboratori a progetto), gli amministratori di società e tutti gli altri co.co.co. non a progetto;

Al 21,30% circa del reddito per i lavoratori autonomi (nel 2012, 21,30% artigiani e  21,39% commercianti al quale si aggiunge 1% per redditi oltre € 44.204); è previsto che l’aliquota  aumenti 0,45% all’anno per ogni anno fino ad arrivare al 24% nel 2018.

Anche per tutti i coltivatori diretti, mezzadri e coloni vi saranno aumenti graduali che porteranno l’aliquota nel 2018 al pari degli autonomi (circolare INPS numero 75 del 25-05-2012).

Per tutte le categorie di lavoratori menzionate è previsto un “massimale” ossia un tetto di reddito annuo, che aumenta anno per anno per effetto dell’inflazione, oltre il quale non sono dovuti i contributi.
Per i lavoratori dipendenti ai quali si applica esclusivamente il metodo contributivo, nel 2012 è pari € 96.149.
Per gli autonomi, nel 2012 è pari € 73.673 per chi è iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 31/12/1996 e di € 96.149 per chi si è iscritto dopo.
Per gli iscritti alla “gestione separata INPS”, nel 2012 è pari € 96.149.

In realtà per gli autonomi è previsto anche un “minimale” di reddito sul quale devono comunque pagare ogni anno i contributi, anche se avessero un reddito imponibile più basso. Per l’anno 2012 è pari a € 14.930 e questo significa che come minimo gli artigiani devono versare € 3.187,53 di contributi e i commercianti € 3.200,96.

I liberi professionisti iscritti ad un albo versano la loro contribuzione obbligatoria non all’INPS ma alla rispettiva “Cassa di previdenza o professionale” che è un ente previdenziale privato.
Ogni Cassa decide la misura dei contributi dovuti dei suoi iscritti.
Nella maggior parte dei casi vi sono 2 tipologie di contributi:
Il “contributo soggettivo di base” che viene calcolato sul reddito di natura professionale. L’aliquota, che cambia per ogni cassa, è generalmente compresa tra il 10% ed il 20%. Alcune casse prevedono anche un “massimale” e/o “minimale”.
Il “contributo integrativo” che varia anch’esso per ogni cassa, ed è compreso tra il 2% ed il 5%. Questo contributo è calcolato sul volume d’affari ai fini Iva (“il fatturato”).

Oltre i contributi volontari, possono essere conteggiati i contributi figurativi, contributi riconosciuti al soggetto senza alcun onere finanziario a suo carico riconosciuti in determinati periodi in cui non ha potuto lavorare.
Tra questi l’indennità di disoccupazione, di mobilità o della Cassa Integrazione Guadagni sono riconosciuti direttamente dall’Inps, invece per il servizio militare (max 1 anno), gli infortuni e le malattie (max 1 anno), la maternità obbligatoria e facoltativa (max 6 mesi), le malattie del neonato, l’assistenza del figlio con gravi handicap o familiare disabile, gli incarichi sindacali e pubblici devono essere richiesti dall’interessato, e per gli assunti dopo il 01/01/1993 la somma di questi periodi, ai fini del calcolo della pensione anticipata, non possono superare i 5 anni.

La legge 335 del 1995 (Riforma Dini) ha introdotto tre sistemi di calcolo delle pensioni, che si applicano a secondo dell’anzianità contributiva vantata:

1. IL SISTEMA RETRIBUTIVO;
2. IL SISTEMA CONTRIBUTIVO;
3. IL SISTEMA MISTO.

IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, e fino al 31 dicembre 2011 (dal 2012 anche per loro i versamenti verranno calcolati col sistema contributivo).

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.
Si basa su tre elementi:
• l’anzianità contributiva, è il numero degli anni, fino ad un massimo di 40, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
• la retribuzione pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
• l’aliquota di rendimento, è pari al 2% per il numero degli anni di anzianità contributiva (ovvero con 35 anni si avrà il 70%, con 40 sarà pari al 80%), attenzione però che se la retribuzione pensionabile supera un certo tetto stabilito annualmente (al 2011 è stato calcolato di euro 43.042,00) per la parte eccedente l’aliquota potrà decrescere sino allo 0,9% (vedi tabella).

L’importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:
Quota A determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni  degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi.
Quota B determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996.
Il sistema contributivo prevede il calcolo della pensione effettuato sull’insieme dei contributi versati durante l’intera vita assicurativa.
Il valore accreditato viene rivalutato al 31 Dicembre di ogni anno secondo un tasso di capitalizzazione, dato dalla variazione media del Prodotto Interno Lordo del quinquennio precedente all’anno da rivalutare, calcolato e pubblicato dall’Istat. Questo serve al lavoratore per recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta (vedere tabella), anche se in questi ultimi anni in termini reali, ovvero sottraendo l’inflazione, si hanno valori negativi.
Al termine della vita lavorativa, i contributi versati vengono sommati per dare luogo al montante contributivo individuale, sulla quale si calcola la pensione applicando un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell’età e delle aspettative di vita.
IL SISTEMA MISTO
Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. In questo caso la pensione viene calcolata per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 secondo il sistema retributivo (peraltro per la quota B sulla base della media delle retribuzioni/redditi degli ultimi anni antecedenti la decorrenza della pensione il cui numero varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992) , per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996 con il sistema contributivo. Opzione per chi possiede un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, di utilizzare interamente il sistema contributivo.  Di fatto, con l’ultima riforma,  anche chi era nel sistema retributivo avrà una situazione mista per i contributi versati dal Gennaio 2012 in poi.

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