TASSAZIONE

Gli aspetti tributari sulle forme di previdenza complementare sono due:

Il primo si attua durante la fase di contribuzione, ed è una tassazione dell’11% sui rendimenti che maturano i fondi pensione.

Il secondo aspetto riguarda la fase  di erogazione della prestazione che, sia sotto forma di rendita che di capitale, vedrà applicata un’ imposta sostitutiva (ovvero questi importi non faranno cumulo con gli altri redditi per il calcolo dell’IRPEF) pari al 15%. Detta aliquota viene ridotta di uno 0,3% per ogni anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino ad un minimo di aliquota di imposta del 9%.

L’imposta si applica solo alla parte di rendita o di capitale corrispondente ai contributi dedotti negli anni di partecipazione (i rendimenti già tassati non vengono calcolati, e neppure le somme che non sono state oggetto di deduzione fiscale).

L’aderente comunque non ha da fare niente, sarà la forma pensionistica che eroga le prestazioni a fare da sostituto d’imposta (verificare al massimo insieme alla società le eventuali quote non dedotte nel periodo di contribuzione).

Trattamento diverso può essere applicato in caso di anticipazioni o riscatti, ma queste casistiche le trovate nel capitolo dedicato.

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