FONDI PREESISTENTI

FONDI PREESISTENTI
I Fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già attive antecedentemente al Decreto Lgs. 124 del ’93, ovvero la normativa che per la prima volta ha disciplinato il sistema della previdenza complementare.
In tale occasione, il legislatore ha permesso a questa tipologia di fondi pensione di continuare a operare in deroga alla disciplina generale. Col decreto n. 63 del 10/05/07 sono state emanate delle norme di adeguamento alla disciplina della previdenza complementare del d.lgs. n. 252/2005.

Un peculiarità di questi è la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati. L’adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.

Essi si dividono in:
Fondi pensione preesistenti autonomi: dotati di soggettività giuridica (associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute, fondazioni o enti morali);
Fondi pensione preesistenti interni:  costituiti all’interno di società (banche, imprese di assicurazione).

L’adesione a un Fondo pensione preesistente è volontaria, possono aderire anche i lavoratori assunti in prova e a tempo determinato ovvero assunti in base alle nuove tipologie contrattuali se previsto dal contratto di lavoro e dallo Statuto del fondo. Sempre se lo Statuto del Fondo lo prevede è possibile inserire anche i familiari fiscalmente a carico.

Gli iscritti possono far conferire il proprio Tfr, e come per i fondi negoziali, un eventuale versamento aggiuntivo del lavoratore obbliga il datore di lavoro a versare un contributo la cui misura è prevista dall’accordo contrattuale.


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